Proseguiamo con l’analisi dei lavoratori sportivi tipizzati dall’art. 25 del d.lgs. n. 36/21.
Il preparatore atletico
E’ una delle figure di lavoratore sportivo mutuate dalla abrogata legge n. 91/81. Non è di facile individuazione in quanto la maggior parte di enti affilianti non ha, tra le proprie figure di tesserati, quella di preparatore atletico.
Ne deriva che il tesseramento, che ricordiamo essere obbligatorio per i lavoratori sportivi, dovrà essere necessariamente di natura tecnica (allenatore o istruttore). Ci si chiede anche se il preparatore atletico, per l’attività svolta, oltre ad essere un tecnico della disciplina praticata debba essere, per la funzione svolta, anche un chinesiologo. Alcun dato normativo porta a questa conclusione anche se, a nostro avviso, sarebbe auspicabile che così fosse.
Il direttore di gara
Rientrano in questa categoria tutti coloro i quali sono preposti al controllo, misurazione e verifica dello svolgimento di una manifestazione sportiva, indipendentemente dalla qualifica posseduta. Ossia vi rientrano arbitri, ufficiali di gara, giudici di sedia, cronometristi, giudici di linea, addetti al referto, ecc, purchè appunto tesserati e in possesso della abilitazione allo svolgimento di detta attività da parte dell’organismo affiliante di appartenenza.
Non vi rientrano quei dirigenti che, occasionalmente, svolgono dette funzioni per mancato arrivo o designazione del direttore di gara
Gli altri lavoratori sportivi
Fino al 30 giugno 2023, sia pure, come è noto, in difformità dell’insegnamento della Cassazione, la circolare n. 1/16 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro stabiliva che potevano essere ricompresi tra i soggetti esercenti attività sportiva dilettantistica (e, quindi, come tali, a cui poteva applicarsi la disciplina dei redditi diversi di cui all’ar.t 67 primo comma lett. m del Tuir) tutti coloro i quali svolgevano:
“ ….. mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni.”
Non vi era dubbio che l’espresso riferimento alle indicazioni fornite dalle singole federazioni legittimava queste, come era avvenuto, a pubblicare delibere di soggetti “autorizzati” al ricevimento di questi compensi. Ma dal primo luglio non è più così.
Il testo dell’art. 25 del d. lgs. n. 36/21 per come novellato dal secondo decreto correttivo approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri recita nella parte di nostro interesse:
“E’ lavoratore sportivo ogni altro tesserato ai sensi dell’art. 15 che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti sulla base dei regolamenti tecnici dei singoli enti affilianti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva“
Quindi:
1) non si fa più alcun riferimento alle indicazioni delle federazioni
2) il soggetto deve essere tesserato e deve avere una tessera collegata alla mansione svolta
3) la mansione deve essere non solo ricompresa in un regolamento tecnico di una disciplina sportiva riconosciuta dal Coni ma deve essere anche “necessaria” allo svolgimento dell’attività sportiva.
Ne deriva, quindi, che nessun legittimo affidamento si potrà dare alle delibere delle Federazioni e degli enti che hanno in questi giorni emanato in tal senso, almeno in tutti i casi in cui non vi fosse un articolo del regolamento tecnico (che ricordo ha uno specifico iter di approvazione) che espressamente prevede quella funzione e se non si dimostrasse la necessità della funzione (come esempio positivo mi viene ad esempio in mente chi sistema le boe del campo di regata nella vela) ai fini della competizione agonistica
In assenza di tale stretto collegamento il lavoratore non potrà essere considerato lavoratore sportivo e in sede di accertamento saranno recuperate le imposte e i contributi non versati a seguito della erronea classificazione come lavoratore sportivo.
Ovviamente potranno invece regolarmente essere considerati lavoratori sportivi i soggetti che presentano i requisiti sopra descritti anche in assenza di delibera dell’organismo affiliante o comunque di citazione all’interno di questa.
Si ricorda, invece, che non rientrano tra i lavoratori sportivi i collaboratori amministrativi gestionali inquadrati come collaboratori coordinati e continuativi.
Ne consegue che i loro adempimenti lavoro non potranno essere eseguiti attraverso le funzioni del Registra nazionale delle attività sportive dilettantistiche, non godranno della presunzione di cococo per rapporti di durata inferiore al minimo indicato dal decreto legislativo n. 36/21 e si applicherà loro l’aliquota ordinaria prevista per i cococo (anche se fino al 31.12.2027 potranno calcolarla sul 50 per cento del compenso).
di Guido Martinelli e Francesco Scrivano