Concluso il popolamento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), l’Ufficio territoriale ha iniziato i relativi controlli chiedendo la documentazione mancante e l’aggiornamento dei dati: pena la cancellazione dal R.U.N.T.S. dell’ente che non adempie nel termine indicato, per mancanza dei requisiti.
Quali conseguenze in caso di cancellazione dal R.U.N.T.S.?
L’ente cancellato che intenda continuare ad operare secondo le disposizioni “classiche” del Codice Civile, è tenuto a devolvere parzialmente il patrimonio ad altri enti del Terzo Settore (artt. 9 e 50 co. 2 del Codice del Terzo Settore).
L’obbligo di devoluzione è limitato all’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l’ente medesimo è stato iscritto al R.U.N.T.S. (il patrimonio eventualmente preesistente all’iscrizione al R.U.N.T.S. viene mantenuto).
ATTENZIONE:
per le Associazioni di Promozione Sociale (A.P.S.) e le Organizzazioni di Volontariato (OdV) trasmigrate dai registri di provenienza (oggi abrogati), come pure gli ETS provenienti dall’ anagrafe delle ONLUS, l’incremento patrimoniale si considera a decorrere dalla loro iscrizione iniziale ai rispettivi Registri nazionali/regionali/provinciali delle APS, OdV ed anagrafe ONLUS.
Nota Min. Lavoro 11508/2024.