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Conseguenze per le società sportive della delibera CONI

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La delibera del Consiglio Nazionale del Coni n. 1568 del 14 febbraio 2017 non mancherà di produrre i suoi effetti sulle agevolazioni fiscali previste e fino ad oggi godute, dai sodalizi iscritti nel Registro Coni.

 

In particolare appaiono principalmente “sacrificate” le società di capitali e le cooperative sportive dilettantistiche. Tanto che, in alcuni casi, potrebbe essere rimessa in discussione la scelta operata di costituirsi in una delle forme previste dal quinto libro del codice civile. Esaminiamo, pertanto, quali saranno le novità per le sportive che avessero scelto questa forma costitutiva.

 

Ovviamente nessuna conseguenza ci sarà in capo a chi pratica esclusivamente attività sportive rientranti tra quelle indicate nell’elenco allegato alla delibera citata.

 

Il problema riguarderà, invece, quelle che svolgono solo attività non ricomprese (ad esempio discipline olistiche) o che svolgano sia le une che le altre.

 

Nel primo caso la fattispecie è semplice. La società sportiva dilettantistica che svolge solo attività non più rientrante tra quelle riconosciute come tali dal Coni, non potrà più avvalersi delle agevolazioni fiscali previste in favore delle associazioni (in virtù della equiparazione prevista dal primo comma dell’articolo 90 della L. 289/2002) e, pertanto, rimarrà un ente commerciale (essendo a tal fine irrilevante l’eventuale clausola di non lucratività) soggetto alla disciplina generale del reddito di impresa e dell’imposta sul valore aggiunto. Ovviamente perderà ogni diritto a riconoscere per tutti i collaboratori i compensi di cui all’articolo 67, primo comma, lettera m), del Tuir.

 

Analizziamo, invece, quali potrebbero essere le conseguenze per una società sportiva di capitali che pratichi sia attività comprese che non.

 

Diciamo subito che sicuramente perde, essendo l’impianto non più destinato esclusivamente ad attività sportiva, la possibilità di agevolazioni ai fini Imu e Tasi (ammesso che prima ne godesse). Analogamente perde la possibilità, per le attività non più sportive, della defiscalizzazione delle quote di frequenza (agevolazione che, invece, potrebbero mantenere le associazioni sportive che fossero anche iscritte ai registri delle associazioni di promozione sociale) e, ovviamente, non potranno più riconoscere compensi sportivi agli istruttori per quelle attività oggi escluse. La recente pubblicazione del D.L. 25/2017, nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2017, n. 64, e in vigore dalla stessa data, ha fatto perdere la possibilità di utilizzare le prestazioni a carattere accessorio. Questo comporterà, quindi, il rischio che si possa applicare a tali prestazioni non più sportive, la presunzione di cui al primo comma dell’articolo 2 laddove viene previsto che: “si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro”.

 

Inoltre, la società di capitali o la cooperativa sportiva dilettantistica, essendo enti commerciali, comunque non avrebbero potuto godere della agevolazione prevista dal comma tre, lett. b), dell’articolo 143 del Tuir laddove viene previsto che non concorrono alla formazione del reddito i contributi per lo svolgimento convenzionato di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi. Pertanto, in caso di gestioni di impianti sportivi pubblici da parte di società di capitali sportive, l’eventuale contributo posto a carico dell’amministrazione proprietaria sarà soggetto sia ad Iva che ad imposizione diretta.

 

Ma la realtà potrebbe essere più complessa. È infatti frequente, specialmente nelle palestre c.d. di cultura fisica gestite da società di capitali sportive, la prassi “commerciale” di far sottoscrivere abbonamenti a tempo che consentono di partecipare a tutte le attività svolte dalle società sportive, sia quelle che alla luce della delibera Coni rimangono tali che quelle che non ne sono state ricomprese.

 

In tal caso si teme che la commercialità delle attività non più ricomprese “necessariamente” attragga a sé anche le attività che astrattamente, essendo rimaste sportive, consentirebbero ancora di poter godere della agevolazione fiscale.

 

Pertanto, l’intero costo dell’abbonamento, ricomprendendo sia attività sportive che non, risulterebbe attratto nel reddito di impresa, essendo a questo punto irrilevante la circostanza che l’iscritto sia un tesserato alla Federazione o all’ente di promozione sportiva.

 

Ne deriva che, dopo aver per anni suggerito di preferire la costituzione in società di capitali, piuttosto che in associazione, in determinati casi potrebbe valere la pena tornare alle scelte iniziali.

 

E l’incredibile gioco dell’oca della riforma della legislazione sullo sport ci riporta alla casella di partenza.

 


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