Proviamo ad analizzare quali saranno gli adempimenti che le associazioni e società sportive dilettantistiche dovranno effettuare per allinearsi alla previsione dei decreti di riforma dello sport che entreranno in vigore a partire dal prossimo 1° gennaio.
Il primo aspetto da controllare sarà quello di verificare la compatibilità con la nuova disciplina dell’oggetto sociale, indicato in statuto, che dovrà necessariamente prevedere il “riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche”.
Questo significherà, per quelle associazioni sportive che non siano anche associazioni di promozione sociale e per le società di capitali, eliminare dalle finalità istituzionali tutte quelle non strettamente connesse con la pratica sportiva (vedi proventi da posti di ristoro, vendita materiale sportivo, attività estetica o fisioterapica, ecc.).
Dette attività dovranno rientrare tra quelle secondarie e strumentali, disciplinate dall’articolo 9 D.Lgs. 36/2021 e che potranno essere effettuate con i limiti e i criteri che saranno definiti da un emanando decreto ministeriale.
Se, come tutto fa credere, saranno analoghi a quelli previsti per gli enti del terzo settore, i proventi derivanti dalle attività “extra sportive” non potranno superare il trenta per cento dei ricavi o il sessantasei per cento dei costi sostenuti dalla sportiva nel periodo di imposta.
Si chiarisce che, al momento, non si conosce chi potrà verificare il rispetto di detta proporzione (si ricorda che le Asd non saranno tenute al deposito del bilancio nel nuovo registro delle attività sportive) e, comunque, quale sia la sanzione che potrà essere comminata a chi non rispettasse i limiti che saranno indicati nel decreto sopra ricordato.
Si evidenzia anche, come diversità rispetto al regime del terzo settore, che l’eventuale cancellazione dal registro delle attività sportive potrà avere come conseguenza solo la perdita delle agevolazioni previste per i sodalizi sportivi dilettantistici ma nessuna conseguenza sotto il profilo patrimoniale.
Al contrario, invece, l’eventuale cancellazione dal Runts provocherà l’obbligo di devoluzione dell’incremento patrimoniale che l’ente ha conseguito nel periodo in cui ha assunto la qualifica di ente del terzo settore
Ne conseguirà che saranno da eliminare dagli statuti eventuali categorie di associati per i quali veniva prevista solo l’attività ricreativa (ad esempio diritto a frequentare la club house) e non la pratica sportiva.
Da evidenziare che non viene previsto alcun periodo transitorio per l’adeguamento degli statuti e, tantomeno, una facilitazione, come invece era contenuta nella riforma del terzo settore sulle modalità di tenuta della assemblea di modifica statutaria.
Ci si augura che, sempre in analogia a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 le modifiche obbligatorie per legge non impongano l’assoggettamento anche ad imposta di registro.
Ma tale modifica non sarà priva di conseguenze sotto anche altri profili.
Il più rilevante è che le finalità istituzionali saranno, a questo punto, solo quelle sportive.
Pertanto accadrà che tutte le iniziative “non sportive” poste in essere da una Asd (ad esempio un corso culturale per i propri associati) per le quali viene previsto un corrispettivo specifico, non essendo più conformi alle finalità istituzionali della associazione, produrranno un ricavo imponibile per l’ente sia reddituale che ai fini iva anche se l’accesso fosse riservato esclusivamente agli associati.
Inoltre, diventando proventi commerciali non connessi con le finalità istituzionali non potranno più neanche rientrare nelle forfettizzazioni previste sia ai fini dei redditi che dell’Iva dalla L. 398/1991.
Ciò avvantaggerà, invece, le sportive che avranno assunto anche lo status di associazioni di promozione sociale.
In tal caso sarà possibile indicare, oltre allo sport dilettantistico, ulteriori attività di interesse generale indicate dall’articolo 5 del codice del terzo settore, quali, ad esempio, quelle culturali o ricreative, recuperando in tal caso la decommercializzazione su tali attività, dei corrispettivi specifici versati dagli associati (e, per le aps, dai familiari conviventi).
Altra valutazione, di carattere discrezionale, riservata alle Ssd, sarà legata alla possibile introduzione della possibilità di prevedere parziali modifiche al divieto di distribuzione di utili stabilito dal terzo comma dell’articolo 8.
Questo potrebbe significare, però, la perdita del diritto a godere di determinate agevolazioni fiscali riconosciute esclusivamente agli enti senza scopo di lucro.
Si ricorda che l’iscrizione al Registro delle attività sportive diventerà requisito necessario “per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura”.
Va ricordato che anche per le sportive sarà necessario devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento, esclusivamente a fini sportivi ma, contrariamente a quanto sul punto previsto dal codice del terzo settore, la procedura di devoluzione non dovrà essere “autorizzata” né è sanzionata da nullità in caso di mancato rispetto della norma.