Il Governo ha reso pubblico un documento, recante “linee guida per una riforma del terzo settore” e ha invitato a trasmettere, dal 13 maggio al 13 giugno, alla Presidenza del consiglio dei Ministri, all’indirizzo mail a tal fine dedicato (terzosettorelavoltabuona@lavoro.gov.it) le osservazioni dei “cittadini” con l’obiettivo di raccogliere suggerimenti per la predisposizione di un disegno di legge delega che dovrebbe essere approvato dal Consiglio dei Ministri il prossimo 27 giugno.
Non vi è dubbio che il documento “dante causa” costituisce, come lo ha definito un quotidiano specializzato, un ottimo piano industriale per il non profit.
Sotto questo profilo il contenuto del documento e le finalità non possono che essere salutate con assoluto favore. La circostanza (che si evince dal punto 22) che si è disponibili a mettere in discussione l’abbinamento ente non profit = ente non commerciale, contemplando la possibilità che, mantenendo una fiscalità di vantaggio per tali enti si possa fare anche attività di impresa, ci riempie di soddisfazione perchè è concetto per noi vitale per lo sviluppo ulteriore del settore.
La contestuale previsione dell’ampliamento delle materie di particolare rilievo sociale che definiscono l’attività di impresa sociale prevista al punto 10 va, appunto, nella medesima direzione (non si può fare a meno di rilevare come, all’art. 2 del d.lgs. 155 del 2006, norma che disciplina tale materia sotto l’aspetto civilistico, manchino, ad esempio, i servizi sportivi).
Analogamente deve essere vista con favore la semplificazione delle procedure per il riconoscimento della personalità giuridica. Sapere che si possono costituire società a responsabilità limitata semplificata con capitale sociale irrisorio e seguire l’iter che gli enti locali richiedono per il riconoscimento della personalità giuridica di una associazione è chiara dimostrazione della necessità di una rivisitazione di questa disciplina.
Ciò premesso qualche riserva sul metodo appare evidente.
Il primo punto prevede la riforma del primo libro del codice civile. Corre l’obbligo ricordare che già il 31 marzo 2011, su proposta del Ministro della giustizia, Alfano, e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Sacconi, fu approvato dal Consiglio dei Ministri un disegno di legge che delegava il Governo a riformare il Titolo II del Libro I del Codice Civile in materia di disciplina delle fondazioni, delle associazioni e dei comitati, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118, comma quarto, della Costituzione. Disegno di legge che non venne mai approvato dal Parlamento.
Esattamente quanto si ripropone tre anni dopo. Avremo miglior fortuna? Cosa potrà portare di nuovo, che non sia ammantato di populismo, la consultazione per la redazione di un testo per il quale, in passato, fu formata addirittura una commissione di giuristi presieduta dal Prof. Rescigno?
Probabilmente partire da quel testo per apportare eventuali modifiche o integrazioni avrebbe “semplificato” il percorso legislativo del nuovo provvedimento.
Il punto 5 prevede la redazione di un testo unico del terzo settore al fine di coordinare la disciplina civilistica, le singole leggi speciali e la disciplina fiscale. Si ricorda che attualmente abbiamo 8 discipline di settore: volontariato, promozione sociale, cooperazione sociale, impresa sociale, associazione e società sportive dilettantistiche, Onlus, organizzazioni non governative per gli aiuti ai paesi in via di sviluppo, grandi enti lirici. Riusciremo a coordinare il tutto in due mesi?
Il mondo degli enti non-profit è composto da una pluralità di organizzazioni, la cui diversità per regolamentazione, organizzazione, natura della finalità perseguita, induce a considerare tale fenomeno non unitario.
Negli anni ’90, si è assistito, infatti, a continui interventi legislativi, che hanno regolato in modo compiuto e analitico figure specifiche di enti collettivi senza scopo di lucro. Si segnalano diverse norme: la legge quadro sulle organizzazioni di volontariato (Legge 266/1991); la legge sulle cooperative sociali (Legge 381/1991); la legge sulle associazioni sportive dilettantistiche (art. 90 l- 289/02); la legge sulle organizzazioni non governative (Legge 49/1987); la legge quadro sulle associazioni di promozione sociale (Legge 383/2000). Da non dimenticare il D.Lgs. n. 460/1997, che ha introdotto la categoria delle Onlus.
In più diventa difficile in un quadro congiunturale come quello che stiamo vivendo ora. Ma consentitemi di concludere con una piccolissima proposta che chiunque di Voi condivida può inviare all’indirizzo indicato.
Il comma secondo dell’art. 25 della legge 133/99 (novellato dalla legge 342/00) prevede una norma di difficilissima interpretazione: ” Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purchè riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono dell’opzione di cui all’articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo …….”.
Quanto sarebbe più semplice abrogare questa norma ed elevare da 250.000 a 300.000 il volume d’affari della legge 398/91.
Ne sarebbero contenti sia le società sportive che l’erario che su questo maggiore importo, rispetto ad oggi, riscuoterebbe il tributo. Pensiamoci.