L’Agenzia delle Entrate (interpello 4 luglio 2023 n. 333) chiarisce il tema della legittimazione alla vidimazione dei registri dei volontari degli Enti Terzo Settore (art. 17 D.Lgs. 117/2017 ed art. 3 del decreto del Ministero dello Sviluppo economico 6 ottobre 2021) in relazione all’obbligo di tenuta del registro dei volontari non occasionali, con pagine numerate e bollate progressivamente da un notaio o da un pubblico ufficiale.
Premesso che alla vidimazione può in ogni caso procedere il Segretario Comunale, il quale rientra nella definizione di ”pubblico ufficiale” (nota prot. n. 12675 del 14 settembre 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali), l’Ufficio riconosce, ai sensi e per gli effetti dell’art. 82 D.Lgs. 117/2017 rubricato ”Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali”, il beneficio dell’esenzione dall’imposta di bollo per la relativa domanda di vidimazione del registro stesso, in quanto documento riconducibile ad «ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti» da Enti del Terzo Settore, dunque riconducibile all’art. 82 comma 1 D.Lgs. 117/2017.