26/05/2014 di Guido Martinelli
La conclusione delle attività agonistiche ha portato, come accade spesso in questo periodo, all’attenzione della cronaca le situazioni di disequilibrio economico – finanziario del mondo dello sport in generale e di quello degli sport di squadra in particolare. Una importante società italiana di calcio non ammessa alla disputa delle coppe europee, una di basket che sta correndo il rischio, per fenomeni di doping amministrativo, che gli siano revocati i numerosi scudetti vinti negli ultimi anni, una società calabrese, portabandiera della pallavolo del sud, che sede i propri diritti sportivi a Milano. E questo appare solo la punta dell’iceberg. La stampa specializzata giornalmente dà notizia di altri club, anche in altre discipline sportive, in reale o presunta crisi finanziaria. Cosa sta succedendo?
Il legislatore, come è noto, aveva distinto l’attività sportiva professionistica da quella dilettantistica, in origine, sotto il prof ilo dell’onerosità, e dando agli organismi sportivi (Federazioni sportive) una funzione di controllo e denuncia (vedi art. 12 e 13 della legge 91/81) sulle attività, anche di carattere economico, poste in essere dalle società professionistiche”.
In realtà questa distinzione presto perse la connotazione economica in quanto il fenomeno del “dilettantismo retribuito” divenne sempre più vasto tant’è che da oltre un decennio nessuno sport di squadra attiva un settore professionistico. La ragione è presto verificabile e individuabile andando a vedere, ad esempio, sul sito dell’associazione calciatori le tabelle “lordo/netto” ivi riportate per le attività professionistiche e per quelle dilettantistiche.
Su un compenso netto per l’atleta di 21.000 euro (ed è un peccato che le tabelle per le attività dilettantistica non prevedano compensi maggiori, ormai abituali in molte realtà, che potrebbero dare risultati maggiormente significativi), il costo per la società dilettantistica è pari a euro 25.822, per quella professionistica 30.500. Il differenziale è dato prevalentemente da oneri previdenziali assenti nel primo caso e presenti nel secondo.
Aumentando il compenso la forbice si allarga di conseguenza Pertanto il passaggio al professionismo, unica soluzione che potrebbe dare risposte certe stabilite per legge (anche se da riformare) significherebbe, anche sulla fascia inferiore del range dei compensi, un incremento di circa il 20% dei costi. In una fase di recessione economica, un aumento di tale misura appare difficilmente compatibile con il sistema. La strada, pertanto, del professionismo, almeno per come oggi attualmente disciplinato sembrerebbe preclusa. Molti bilanci di società sportive dilettantistiche di vertice trovano il loro equilibrio iscrivendo allo stato patrimoniale due valori: il diritto sportivo alla disputa di un determinato campionato e la titolarità dei diritti sulle prestazioni sportive degli atleti.
Sul primo valore il Coni già nel 2006 aveva invitato le Federazioni ad adottare regolamenti che escludessero ogni valutazione patrimoniale di detto diritto. Il recepimento di questa indicazione non appare ancora attuato ma la condivisa presa di posizione del massimo ente sportivo italiano dovrebbe, almeno prudenzialmente, spingere le società ad azzerare, ove presente, questo indicatore.
Per quanto riguarda il c.d. cartellino va detto che dopo l’abrogazione da parte del Coni del vincolo a tempo indeterminato, molte Federazioni rispettarono il disposto ma inserirono, comunque (e mantengono inseriti) parametri di svincolo che garantiscono un ritorno patrimoniale alla società di precedente tesseramento. Ma, sotto questo prof ilo, appare illuminante leggere quanto Claudio Coccia, giurista e grande dirigente sportivo, scriveva oltre venticinque anni fa: “oltre che giuridicamente improponibile, questa classificazione è anche economicamente erronea. I giocatori non sono beni fungibili, il loro valore patrimoniale è quindi del tutto aleatorio e come tale non finanziariamente valutabile. Alea soggettiva ed oggettiva. Soggettiva perché continuare a giocare o smettere è facoltà discrezionale del giocatore stesso, dipendente anche da cause estranee alla sua volontà, così come il suo valore tecnico non può essere correlato con sicurezza a nessun indice statistico basato nè sull’età né sul rendimento precedente…. L’alea è altresì oggettiva perché non basta avere la possibilità di cedere un giocatore per poter realizzare un prezzo corrispondente all’ipotetico valore di mercato. Non basta perché occorre trovare la società che abbia la volontà ed i mezzi per acquistarlo, avere l’adesione del giocatore al trasferimento, poter riscuotere quanto pattuito…. la provvisorietà che ne deriva è una costante da cui non può prescindersi. In specie, se ai costi di acquisto si aggiunga che lo pseudo “capitale-giocatori” occorre anche a garantire l’accumulo dei disavanzi delle gestioni annuali”.
E’ chiaro che se venissero meno in bilancio, come dovrebbero per i motivi sopra esposti, tali valori emergerebbe la necessità di ricapitalizzare molti dei club che attualmente fanno attività.
Il sistema macroeconomico degli sport di squadra si è retto, finora, ovviamente con le dovute e debite eccezioni, in gran parte su una economia di “carta” che ha visto spesso valorizzare cespiti di dubbia esigibilità.
Questo ha prodotto un’attività “drogata” che ha costretto, almeno nel dilettantismo, ad avere lavoratori privi di garanzie e società molto deboli sotto il prof ilo patrimoniale, in sintesi “si è privilegiato il conto economico allo stato patrimoniale”.
E’ chiaro che, a questo punto, anche le regole dello sport dilettantistico dovranno essere adeguate per affrontare tale realtà.
Potrà bastare? Lo escludo: le motivazioni della recessione non sono solo giuridiche od economiche, sono etiche. E’ cambiato lo sport, non necessariamente in peggio ma è sicuramente una cosa diversa da quella che era anche solo dieci anni fa. Pertanto credo che la strada sia una sola, il recupero dei “valori” dello sport, magari nuovi ma valori; l’attività si fa se si può fare e non solo perché “serve farla”, non si può continuare solo per pagare i debiti dell’anno prima, gli atleti devono capire che ventimila euro netti l’anno, spesso snobbati, sono non il salario di ingresso nel mondo del lavoro (come nel loro caso) ma di uscita prima del pensionamento per milioni di nostri connazionali. Le regole devono essere fatte e rispettate “prima”. Troppe volte le abbiamo adattate alle esigenze e le conseguenze sono quelle sopra descritte.
Della serie recuperiamo la “diligenza del buon padre di famiglia” il buon senso e la ragione. E non chiamiamo serie A o prime divisioni quelle che in realtà sono la terza serie delle proprie discipline. Sono solo operazioni di facciata che producono aumenti dei costi di cui il sistema sport, in questo momento, non ne sente proprio la necessità.
Leggi tutto22/05/2014 di Guido Martinelli
Il Governo ha reso pubblico un documento, recante “linee guida per una riforma del terzo settore” e ha invitato a trasmettere, dal 13 maggio al 13 giugno, alla Presidenza del consiglio dei Ministri, all’indirizzo mail a tal fine dedicato (terzosettorelavoltabuona@lavoro.gov.it) le osservazioni dei “cittadini” con l’obiettivo di raccogliere suggerimenti per la predisposizione di un disegno di legge delega che dovrebbe essere approvato dal Consiglio dei Ministri il prossimo 27 giugno.
Non vi è dubbio che il documento “dante causa” costituisce, come lo ha definito un quotidiano specializzato, un ottimo piano industriale per il non profit.
Sotto questo profilo il contenuto del documento e le finalità non possono che essere salutate con assoluto favore. La circostanza (che si evince dal punto 22) che si è disponibili a mettere in discussione l’abbinamento ente non profit = ente non commerciale, contemplando la possibilità che, mantenendo una fiscalità di vantaggio per tali enti si possa fare anche attività di impresa, ci riempie di soddisfazione perchè è concetto per noi vitale per lo sviluppo ulteriore del settore.
La contestuale previsione dell’ampliamento delle materie di particolare rilievo sociale che definiscono l’attività di impresa sociale prevista al punto 10 va, appunto, nella medesima direzione (non si può fare a meno di rilevare come, all’art. 2 del d.lgs. 155 del 2006, norma che disciplina tale materia sotto l’aspetto civilistico, manchino, ad esempio, i servizi sportivi).
Analogamente deve essere vista con favore la semplificazione delle procedure per il riconoscimento della personalità giuridica. Sapere che si possono costituire società a responsabilità limitata semplificata con capitale sociale irrisorio e seguire l’iter che gli enti locali richiedono per il riconoscimento della personalità giuridica di una associazione è chiara dimostrazione della necessità di una rivisitazione di questa disciplina.
Ciò premesso qualche riserva sul metodo appare evidente.
Il primo punto prevede la riforma del primo libro del codice civile. Corre l’obbligo ricordare che già il 31 marzo 2011, su proposta del Ministro della giustizia, Alfano, e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Sacconi, fu approvato dal Consiglio dei Ministri un disegno di legge che delegava il Governo a riformare il Titolo II del Libro I del Codice Civile in materia di disciplina delle fondazioni, delle associazioni e dei comitati, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118, comma quarto, della Costituzione. Disegno di legge che non venne mai approvato dal Parlamento.
Esattamente quanto si ripropone tre anni dopo. Avremo miglior fortuna? Cosa potrà portare di nuovo, che non sia ammantato di populismo, la consultazione per la redazione di un testo per il quale, in passato, fu formata addirittura una commissione di giuristi presieduta dal Prof. Rescigno?
Probabilmente partire da quel testo per apportare eventuali modifiche o integrazioni avrebbe “semplificato” il percorso legislativo del nuovo provvedimento.
Il punto 5 prevede la redazione di un testo unico del terzo settore al fine di coordinare la disciplina civilistica, le singole leggi speciali e la disciplina fiscale. Si ricorda che attualmente abbiamo 8 discipline di settore: volontariato, promozione sociale, cooperazione sociale, impresa sociale, associazione e società sportive dilettantistiche, Onlus, organizzazioni non governative per gli aiuti ai paesi in via di sviluppo, grandi enti lirici. Riusciremo a coordinare il tutto in due mesi?
Il mondo degli enti non-profit è composto da una pluralità di organizzazioni, la cui diversità per regolamentazione, organizzazione, natura della finalità perseguita, induce a considerare tale fenomeno non unitario.
Negli anni ’90, si è assistito, infatti, a continui interventi legislativi, che hanno regolato in modo compiuto e analitico figure specifiche di enti collettivi senza scopo di lucro. Si segnalano diverse norme: la legge quadro sulle organizzazioni di volontariato (Legge 266/1991); la legge sulle cooperative sociali (Legge 381/1991); la legge sulle associazioni sportive dilettantistiche (art. 90 l- 289/02); la legge sulle organizzazioni non governative (Legge 49/1987); la legge quadro sulle associazioni di promozione sociale (Legge 383/2000). Da non dimenticare il D.Lgs. n. 460/1997, che ha introdotto la categoria delle Onlus.
In più diventa difficile in un quadro congiunturale come quello che stiamo vivendo ora. Ma consentitemi di concludere con una piccolissima proposta che chiunque di Voi condivida può inviare all’indirizzo indicato.
Il comma secondo dell’art. 25 della legge 133/99 (novellato dalla legge 342/00) prevede una norma di difficilissima interpretazione: ” Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purchè riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono dell’opzione di cui all’articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo …….”.
Quanto sarebbe più semplice abrogare questa norma ed elevare da 250.000 a 300.000 il volume d’affari della legge 398/91.
Ne sarebbero contenti sia le società sportive che l’erario che su questo maggiore importo, rispetto ad oggi, riscuoterebbe il tributo. Pensiamoci.
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07/05/2014 di Guido Martinelli
La legge 11 marzo 2014 n. 23, recante la delega al Governo di emanare disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, non può che lasciare insoddisfatti gli operatori del terzo settore per l’assoluta assenza di spirito riformatore.
Nella prima riforma degli anni ’70 le associazioni senza scopo di lucro, ossia quegli enti che, in via sussidiaria, non svolgendo attività pubbliche o di impresa, si occupavano di servizi sociali e i cui ricavi erano sostanzialmente legati a sussidi di carattere pubblico (contribuzioni) venivano inquadrati tra gli enti non commerciali.
Tutto il sistema era costruito, indipendentemente dalla finalità lucrativa, attorno allo svolgimento di attività economiche estranea alla logica di impresa.
Sintomatico, sotto questo profilo, la disciplina delle organizzazioni di volontariato che espressamente prevedevano lo svolgimento di attività commerciali in via marginale la cui identificazione è stata oggetto di apposito decreto.
Tant’è che quando il legislatore costruì la figura della imprese non lucrative di utilità sociale (d.lgs. 155/06) non collegò tale fattispecie ad alcuna agevolazione fiscale proprio sul presupposto che trattavasi di enti che avrebbero comunque dovuto operare all’interno del mercato, anche se senza finalità profittevoli.
Pertanto la distinzione ai fini fiscali non era data dalla finalità lucrativa o meno ma dallo svolgimento o meno di attività di impresa o come comunemente definite commerciali. Le agevolazioni fiscali derivavano, pertanto, dalla circostanza che il soggetto non svolgesse attività concorrenziale con i soggetti commerciali e che, essendo finanziati in maniera importante con risorse pubbliche, il basso livello di imposizione giustificasse anche un minor esborso contributivo a carico delle pubbliche amministrazioni.
Il venir meno di due degli aspetti fondanti tale sistema, la riduzione dell’apporto dei c.d. volontari nel senso più classico del termine e la forte riduzione delle risorse pubbliche destinate alla contribuzione ha posto il problema della necessità per tali enti di reperire risorse sotto il profilo dello svolgimento dell’attività di impresa.
Sintomatica, sotto questo profilo appare la sensibilità del legislatore fiscale nell’aver escluso le associazioni sportive dalla disciplina della perdita della qualifica di ente non commerciale prevista dall’art. 149 del Tuir, l’aver inserito tra i soggetti del terzo settore anche realtà “commerciali” come le cooperative sociali o le società di capitali o le cooperative sportive dilettantistiche senza scopo di lucro (mostri ritenuti dall’Agenzia delle entrate soggetti commerciali che possono applicare le agevolazioni fiscali previste per gli enti non commerciali).
Il problema appare essere quello che il legislatore fiscale sembra, in questa materia, rincorrere dinamiche economiche che il diritto civile non ha ancora metabolizzato e disciplinato.
L’ Agenzia delle entrate lo ha riconosciuto con la sua recente risoluzione n. 38/E del 11.04.2014 laddove ha espressamente indicato che: “non esiste una compiuta disciplina civilistica relativa agli sportivi dilettanti” ma, ben più importante, sembra averlo riconosciuto anche la politica con le dichiarazioni del Presidente del Consiglio al recente festival del volontariato di Lucca a cui hanno fatto seguito quelle riportate, dal quotidiano telematico “Vita.it” del Sottosegretario Bobba che gestisce la delega al Terzo Settore che riconosce che si dovrà: “partire dal riordino della legislazione nel suo insieme per dare una base civilistica che faccia da pavimento a tutti questi mondi“.
Probabilmente sarà sufficiente riprendere mano ai numerosi studi che la letteratura giuridica, già a partire dagli ultimi decenni del secolo scorso (un accenno per tutti al progetto redatto a cura del Prof. Rescigno), ha dedicato alla riforma del primo libro del codice civile.
Non vi è dubbio che compito ingrato del legislatore tributario appare ora quello dare compiuta disciplina ad un settore che sotto il profilo civilistico offre (e mi sto rivolgendo al mondo più numeroso, quello delle associazioni non riconosciute) all’interprete appena tre articoli di riferimento (artt. 36 – 38 cod. civ).
Sotto questo profilo sembrava avesse osato di più la Legge 7.04.2003 n. 80 – che conteneva la delega della c.d. riforma Tremonti. Veniva infatti previsto:
a) L’inclusione degli enti non commerciali tra i soggetti passivi dell’IRE;
b) La progressiva sostituzione delle detrazioni e articolazione delle deduzioni sulla base di una serie di criteri valoriali espressamente indicati;
c) la previsione di norme che consentissero, nel rispetto dei principi di semplicità, trasparenza ed efficienza di escludere dalla base imponibile dell’Iva la quota del corrispettivo destinato dal consumatore finale a finalità etiche;
d) Il mantenimento di un regime fiscale semplificato per le società sportive dilettantistiche.
Tali indicazioni non hanno trovato, però, completa disciplina in quanto nel decreto legislativo 12.12.2003 n. 344 in vigore dal primo gennaio 2004 gli enti non commerciali sono rimasti soggetti all’imposta sul reddito delle società (Ires) al pari delle società di capitali. Vi è stata, quindi, una sospensione di delega che ha rinviato la riforma degli enti non commerciali con alcune eccezioni, non proprio lodevoli, legate alle novità introdotte per il mondo dei sodalizi sportivi dall’art. 90 della legge 289/02 (finanziaria 2003).
La vigente legge delega non affronta in alcun modo il settore
L’unico accenno specifico appare essere quello contenuto nella seconda parte del secondo comma dell’art. 4 teso alla stabilizzazione dell’istituto della destinazione del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti.
Importante occasione mancata?
Leggi tutto28/04/2014 di Guido Martinelli
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 38/E di ieri, fornisce alcuni importanti chiarimenti in merito al trattamento tributario da riservare alle c.d. indennità chilometriche corrisposte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 69, secondo comma del Tuir, ai soggetti che svolgono “esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica” (pur avendo usato tale terminologia, il riferimento legislativo ci consente di affermare che le considerazioni svolte siano applicabili anche ai collaboratori coordinati e continuativi c.d. “amministrativo – gestionali” nei confronti dei quali trova applicazione la medesima disciplina in esame).
Da evidenziare positivamente appare il riconoscimento, da parte della Amministrazione Finanziaria, che non esista: “una compiuta disciplina civilistica relativa agli sportivi dilettanti”.
Dato atto di ciò inquadra dette indennità tra i rimborsi spese viaggio sostenute dal soggetto interessato per raggiungere il luogo di esercizio dell’attività mediante un mezzo di trasporto.
L’importante conseguenza, sotto il prof ilo applicativo che ne deriva, è che il luogo di partenza non deve considerarsi il luogo dove viene svolta l’attività (come accade, ad esempio, per i titolari dei contratti a progetto) ma il Comune di residenza o di dimora.
Ne consegue che, conformemente comunque al pur chiaro dettato della legge, se il viaggio prevede lo spostamento in altro Comune diverso, il rimborso di dette spese non concorre mai alla formazione del reddito del percipiente.
Se e ove, invece, trattasi di spostamenti che avvengono all’interno del territorio comunale di residenza o di dimora, e, comunque, in caso di mancata documentazione di dette spese, le indennità corrisposte non concorreranno alla formazione del reddito fino alla franchigia dei settemilacinquecento euro, ivi comprendendoci anche le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi percepiti.
Per potersi considerare documentate le indennità chilometriche non potranno mai essere forfettarie ma legate al tipo di veicolo utilizzato e alla distanza percorsa, sulla base di quanto contenute nelle c.d. tabelle ACI.
L’Agenzia non fornisce, però, un importante chiarimento, ossia se possa trovare applicazione, in questo caso, la previsione di cui al terzo comma dell’art. 95 del Tuir che limita la previsione della deducibilità fiscale dei rimborsi chilometrici corrisposti ai lavoratori dipendenti al costo di percorrenza previsto per autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali ovvero 20 se con motore diesel.
Altro aspetto importante trascurato dall’Agenzia è sulla possibilità, riconosciuta ai lavoratori dipendenti dall’art. 51 comma quinto del Tuir, laddove prevede che le somme erogate ai lavoratori, a fronte di una trasferta fuori dal comune di lavoro, siano esenti fino alla soglia giornaliera di 46,48 euro in Italia e di 77,47 euro all’estero. Tali esenzioni sono ridotte di un terzo nel caso in cui al lavoratore venga riconosciuto un rimborso a piè di lista delle spese di vitto o di alloggio e di due terzi nel caso in cui l’azienda rimborsi a piè di lista sia le spese per il vitto che per l’alloggio. Si ritiene che tale limite non possa essere applicato anche agli sportivi dilettanti e, pertanto, qualsiasi emolumento non legato a costi effettivamente sostenuti rientri, a pieno titolo, nella f ascia dei settemilacinquecento euro.
La parte conclusiva della risoluzione presente due aspetti che in sede di commento debbono essere adeguatamente posti in evidenza.
Il primo è il seguente: “si ritiene che l’attuale formulazione dell’art. 69 comma 2 del Tuir, in considerazione della non configurabilità di un rapporto di lavoro nell’attività sportiva dilettantistica …”.
L’Agenzia delle entrate, pertanto, conferma, quanto del resto chi scrive ha sempre affermato, che la categoria degli sportivi dilettanti non definisce una nuova categoria di “lavoratori” diversi dagli autonomi o subordinati, ma disciplina una attività f atta per diletto, per motivazioni comunque che non prevedano un rapporto sinallagmatico con il soggetto erogatore delle somme.
Il secondo, a questo strettamente connesso, laddove viene chiarito che il contenuto della risoluzione vale solo sul presupposto che: “l’attività svolta sia effettivamente riconducibile all’art. 67 comma 1 lett. m) e non sia riscontrabile l’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente o autonomo, nel quale ultimo caso si applicherebbero le diverse regole previste per le rispettive categorie reddituali”.
Pertanto, oltre a confermare l’assunto che le prestazione sportive non possono riferirsi ad attività lavorative e che queste ultime ben possono essere svolte nell’ambito di una attività sportiva dilettantistica, l’Agenzia precisa che un inquadramento non corretto dei compensi degli sportivi produce non solo conseguenze sotto il prof ilo previdenziale ma anche fiscale con il recupero a tassazione anche degli eventuali rimborsi spese riconosciuti.
Leggi tutto04/03/2014 di Guido Martinelli
Il Ministero del Lavoro, con la sua circolare n. 37 del 21.02.2014 della direzione generale per l’attività ispettiva, torna sul tema delle prestazioni sportive dilettantistiche disciplinate dal primo comma lett. m) dell’art. 67 del Tuir fornendo importanti indicazioni operative ai suoi uffici di vigilanza.
Dopo aver evidenziato la caratteristica non lucrativa degli enti iscritti all’apposito registro del Coni , viene illustrata la disciplina vigente sia per le prestazioni sportive dilettantistiche che per le collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo – gestionale.
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