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Chinesiologo: quale regime fiscale?

12/11/2024 - Bologna

 

 

Il chinesiologo (albo dei chinesiologi d’italia) non è un lavoratore sportivo ai sensi dell’art. 25 d.lgs. 36/2021.

 

Il chinesiologo è un professionista laureato (art. 41 d.lgs. 36/2021), che opera nel mercato con P. Iva (magari regime forfettario) e che può ben prestare la propria attività anche nelle ASD/SSD, quale collaboratore.

 

Il chinesiologo può avere dunque diversi committenti (dalla palestra alla casa di riposo), nei confronti dei quali emette fattura elettronica per le proprie prestazioni, sia nel caso di collaborazione con la ASD/SSD, che nel caso di rapporto professionale.

 

Si tratta del principio generale di “attrazione del reddito” in base al quale ogni attività svolta dal professionista soggetto passivo d’imposta viene fiscalmente “assorbita” dalla tipologia di reddito legata dal possesso della partita Iva (Circolare Agenzia delle Entrate n. 105/E del 12.12.2001).

 

Dunque tutti i compensi percepiti dal nostro chinesiologo concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo, che dovrà essere dichiarato, in base al regime contabile adottato, al quadro RE o LM del modello unico persone fisiche.

 

 

Occorrerà altresì scriversi alla gestione separata Inps con conseguente compilazione del quadro RR.

 

Danno alla Persona: le responsabilità del gestore

12/11/2024 - Bologna

Di seguito l’articolo redatto dall’Avv. Biagio Giancola per la rivista “Il Nuovo Club” che analizza l’argomento.

 

Articolo Nuovo Club 201-2024

 

Enti del Terzo Settore (ETS) – Obbligo di devoluzione del patrimonio

07/11/2024 - Bologna

 

Concluso il popolamento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), l’Ufficio territoriale ha iniziato i relativi controlli chiedendo la documentazione mancante e l’aggiornamento dei dati: pena la cancellazione dal R.U.N.T.S. dell’ente che non adempie nel termine indicato, per mancanza dei requisiti.

 

Quali conseguenze in caso di cancellazione dal R.U.N.T.S.?

 

L’ente cancellato che intenda continuare ad operare secondo le disposizioni “classiche” del Codice Civile, è tenuto a devolvere parzialmente il patrimonio ad altri enti del Terzo Settore (artt. 9 e 50 co. 2 del Codice del Terzo Settore).
L’obbligo di devoluzione è limitato all’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l’ente medesimo è stato iscritto al R.U.N.T.S. (il patrimonio eventualmente preesistente all’iscrizione al R.U.N.T.S. viene mantenuto).

 

ATTENZIONE:
per le Associazioni di Promozione Sociale (A.P.S.) e le Organizzazioni di Volontariato (OdV) trasmigrate dai registri di provenienza (oggi abrogati), come pure gli ETS provenienti dall’ anagrafe delle ONLUS, l’incremento patrimoniale si considera a decorrere dalla loro iscrizione iniziale ai rispettivi Registri nazionali/regionali/provinciali delle APS, OdV ed anagrafe ONLUS.
Nota Min. Lavoro 11508/2024.

 

Circolari e note direttoriali

 

Nuove Modalità Operative per l’Incentivo all’Assunzione di Persone con Disabilità per ETS

04/11/2024 - Bologna

Con il Messaggio n. 3588 del 29 ottobre 2024, l’INPS ha stabilito le modalità operative per l’erogazione dell’incentivo destinato all’assunzione di persone con disabilità di età inferiore ai 35 anni, effettuata da enti del Terzo settore, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e ONLUS.

 

Messaggio n. 3588 INPS

 

Nuove regole per gli assistenti bagnanti – D.M. 29 Maggio 2024 n. 85

02/10/2024 - Bologna

L’assistente bagnante nelle piscine è ricompreso tra le figure necessarie del c.d. “mansionario” del lavoratore sportivo, sulla base dei regolamenti tecnici F.I.N.

A partire dal mese di luglio 2024, per svolgere l’attività di assistente bagnante (definito dall’art. 2 co. 1 lett. a) del D.M. 85/2024) è previsto l’obbligo della maggiore età, che si aggiunge al certificato di idoneità fisica allo svolgimento dell’attività sportiva non agonistica, al brevetto di salvamento nelle piscine, al brevetto di abilitazione al soccorso con l’uso di defibrillatore (Basic life support defiblillation o BLSD).

Questi i requisiti elencati nell’art. 15 del D.M. 85/2024.

Quanto ai brevetti in corso di validità, rilasciati in data antecedente del mese di luglio 2024, rimane ferma la loro efficacia fino alla naturale scadenza per essere poi rinnovati secondo le disposizioni del Decreto 85/2024.

 

D.M. 29 Maggio 2024 n. 85

 

 

Danno alla Persona: le responsabilità del gestore

30/09/2024 - Bologna

La responsabilità dei gestori di impianti sportivi è un tema sempre attuale.

 

Secondo la normativa vigente, i titolari di fitness club e centri sportivi sono tenuti a garantire standard di sicurezza e igiene per tutelare gli utenti.

 

Questo include la manutenzione delle attrezzature, la sanificazione degli ambienti e la formazione del personale in materia di pronto soccorso.

 

Inoltre, i gestori rispondono civilmente in caso di infortuni, a meno che non riescano a dimostrare di aver seguito tutte le precauzioni necessarie. È anche previsto un concorso di colpa qualora l’utente non rispetti le indicazioni fornite.

 

Di seguito l’articolo redatto dall’Avv. Biagio Giancola per la rivista “Il Nuovo Club” che analizza l’argomento.

 

Articolo da Il Nuovo Club N200-4

 

Incentivo per il lavoro delle persone con disabilità – Messaggio INPS 2906/2024

05/09/2024 - Bologna

 

Dal 2 settembre al 31 ottobre 2024, gli Enti del Terzo Settore e le Onlus possono presentare domanda per ottenere un incentivo per l’assunzione di persone con disabilità. Ecco i dettagli del contributo:

Requisiti per ottenere il contributo:

Ecco i dettagli del contributo.

 

Requisiti per ottenere il contributo:

- Età: La persona con disabilità deve avere meno di 35 anni.
- Assunzione: Devono essere assunte ai sensi della Legge 68/1999, che stabilisce le norme per il diritto al lavoro delle persone disabili.
- Tipologia di contratto: Deve trattarsi di un contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024.
- Conformità dell’attività: le attività svolte devono essere conformi allo statuto dell’ente o organizzazione.

 

Modalità di presentazione della domanda:

La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro o da un suo delegato tramite il Cassetto previdenziale del contribuente.
Questa misura è finalizzata a incentivare l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, sostenendo i datori di lavoro che si impegnano a favorire l’occupazione stabile di giovani disabili.

 

Messaggio INPS numero 2906/2024

Il c.d. “Decreto omnibus” in vigore dal 10 agosto u.s. introduce delle novità per le ASD/SSD:

02/09/2024 - Bologna

- IVA
L’art. 3 d.l. 113/2024, coordina l’art. 36 bis d.l. 75/2023 con l’art. 4 co. 4 DPR 633/1972, riconoscendo la possibilità per ASD/SSD di continuare a beneficiare del regime di esclusione dal campo IVA, fino alla piena operatività del regime di esenzione, prevista il 1° gennaio 2025.
La norma fa salvi gli enti sportivi dilettantistici che abbiano già applicato l’esenzione IVA ai corrispettivi, ai sensi dell’art. 36 bis d.l. 75/2023, quindi prima dell’entrata in vigore del suddetto decreto (art. 3 d.l. 113/2024);

- SPORT INVERNALI- MAESTRI DI SCI
Ai sensi dell’art. 5 d.l. 113/2024, le prestazioni rese in occasione di corsi di attività sportiva invernale sono state inserite nella Tabella A parte II bis DPR 633/1972 con il numero “1-septies”.
Pertanto i maestri di sci, esclusi dai lavoratori sportivi poiché iscritti ad albo professionale (art. 25 d.lgs. 36/2021), se titolari di partita iva, applicheranno l’aliquota Iva agevolata del 5%.

- CREDITO DI IMPOSTA
L’art. 4 d.l. 113/2024 estende il credito d’imposta (art. 81 d.l. 104/2020) anche per l’anno 2024, agli investimenti pubblicitari sostenuti fino al 15 Novembre 2024 in favore di leghe, ASD/SSD.

Adempimenti sport – scadenze mese Luglio 2024

10/07/2024 - Bologna

 

 

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Clicca qui Adempimenti sport mese Luglio 2024

WELFARE AZIENDALE E CORSI SPORTIVI – TRATTAMENTO FISCALE DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL DIPENDENTE PER IL CORSO SPORTIVO DEL FIGLIO

10/07/2024 - Bologna

I rimborsi spese versati dal datore di lavoro a favore dei dipendenti per l’attività sportiva dei figli sono esclusi dal welfare aziendale se l’attività sportiva non è ricompresa nel piano scolastico-formativo di un istituto scolastico e come tali concorrono alla formazione del reddito dei dipendenti.

 

Il chiarimento arriva con la risposta n.144/2024 dell’Agenzia delle Entrate sul quesito di un’azienda in relazione al trattamento fiscale delle somme rimborsate in alternativa al c.d. “premio di produttività aziendale”, al dipendente per l’attività sportiva dei figli, nell’ambito di un piano di welfare aziendale.

 

L’Ufficio rimane in linea con la prassi amministrativa precedente – circolare n. 28/2016 – ed interpreta in senso restrittivo l’articolo 51 co. 2 lett. f-bis) del TURI che esclude dal reddito le somme e le prestazioni erogate per servizi di educazione e istruzione da parte del lavoratore o familiari, limitando l’operatività della disposizione alle sole prestazioni legate alla formazione scolastica.

 

In buona sostanza, per fruire della “neutralità fiscale” il rimborso spese erogato deve essere collegato ad un servizio incluso nell’offerta formativa scolastica e quindi reso da istituto scolastico direttamente ovvero indirettamente tramite convenzione con enti sportivi dilettantistici ma sempre nel presupposto della presenza del piano formativo scolastico.

 

Pertanto, i rimborsi erogati dall’azienda ai dipendenti per permettere ai figli di quest’ultimi di svolgere mera attività sportiva attraverso l’ASD/SSD sono esclusi dal welfare aziendale in quanto estranei al piano scolastico-formativo.

 

***

 

L’OPINIONE DELLO STUDIO

 

Ad opinione dello studio, l’attività sportiva promossa da ciascuna ASD/SSD potrebbe comunque essere ricondotta al regime di favore di esclusione dal reddito di lavoro dipendente, ai sensi del medesimo art. 51 co. 2 lettera f), TUIR secondo cui non costituiscono reddito i rimborsi spese avvenuti per l’utilizzo di servizi di utilità sociale qualora messi a disposizione dal datore di lavoro per i dipendenti e loro familiari.

Infatti l’art. 33 della Costituzione italiana riconosce “(…) il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”.

 

In tal senso, i corrispettivi per le attività sportive rese da enti sportivi dilettantistici parrebbero beneficiare dell’esenzione attraverso un’interpretazione maggiormente estensiva dell’art. art. 51 co. 2 lettera f), TUIR, tuttavia tale interpretazione potrebbe essere avallata solo tramite le decisioni della giurisprudenza che ad oggi non ha ancora affrontato un tema simile.

 

Resta la contraria prassi applicativa dell’Agenzia delle Entrate.

 


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