19/12/2024 - Bologna
Articolo redatto dall’Avv. Biagio Giancola per la rivista “Il Nuovo Club” che analizza l’argomento.
12/12/2024 - Bologna
Approvato il testo del “Decreto Proroghe 2025” a cura del Consiglio dei Ministri (comunicato ufficiale n. 107 del 09.12.2024)
Per le società sportive professionistiche, si posticipa al 31 dicembre 2025 l’obbligo di inserire negli statuti l’organo consultivo che preveda dei pareri obbligatori (ma non vincolanti) a tutela degli interessi specifici dei tifosi.
11/12/2024 - Bologna
Approvato il testo del “Decreto Proroghe 2025” a cura del Consiglio dei Ministri (comunicato ufficiale n. 107 del 09.12.2024)
Tra le novità, segnaliamo la proroga del regime di esclusione dal campo Iva fino al 10 gennaio 2026, per i corrispettivi specifici ricevuti da associazioni e società sportive dilettantistiche dai soci/associati e tesserati.
Le suddette prestazioni saranno dunque attratte nel campo Iva, ma in regime di esenzione, a partire dal 11.01.2026 e salvo ulteriore rinvio.
03/12/2024 - Bologna
Il reddito da lavoro sportivo è compatibile con la pensione di vecchiaia e di anzianità, ad eccezione della c.d. “quota 100/102″, fino al raggiungimento dell’età pensionabile.
Il reddito da lavoro sportivo è parzialmente cumulabile con la pensione di invalidità, come pure in caso di pensione ai superstiti (con decurtazioni dall’assegno in base all’importo del reddito stesso).
Il reddito da lavoro sportivo non è cumulabile con la pensione per inabilità assoluta (impossibilità all’attività lavorativa).
Sulla compatibilità e sul cumulo dei redditi di lavoro sportivo (e non)
Generalmente è ammesso il cumulo dei redditi da lavoro (sportivo e non) percepiti dal medesimo lavoratore attraverso più contratti, applicando per ciascuno il relativo regime previdenziale.
Riportiamo uno schema molto esaustivo – tratto da www.nuoto.com
02/12/2024 - Bologna
Il viceministro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella relazione sul regime fiscale degli enti non commerciali, annuncia la delega fiscale in arrivo per la modifica del sistema dell’Iva attualmente delineato e la proroga dell’operatività dell’art. 10 co. 3 nn. 1 e 2 DPR 633/1972, laddove attrae nel campo Iva – seppure in regime di esenzione – i corrispettivi specifici versati, tra l’altro, in favore di enti sportivi, di promozione sociale e culturali.
Dunque, in attesa della manovra fiscale (che viene annunciata entro la fine dell’anno corrente), le ASD potranno continuare a beneficiare dell’esclusione Iva anche dopo il 1° gennaio 2025, con la promessa di una rivoluzione fiscale graduale, atta a recepire le esigenze rappresentate dagli enti non commerciali, in accordo col ministro per lo sport.
26/11/2024 - Bologna
Il Dipartimento per lo Sport con comunicazione del 15 novembre 2024 fornisce le istruzioni per l’ottenimento del riconoscimento della natura sportiva anche di quelle discipline non recepite nell’elenco dell’Allegato al Nuovo Regolamento di attuazione del RAS.
La domanda a mezzo PEC può essere promossa da un EPS o da almeno 100 enti sportivi dilettantistici che praticano l’attività non ancora riconosciuta ai fini sportivi.
La procedura prevede l’interazione tra lo stesso Dipartimento per lo Sport ed il CONI/CIP che valuta gli aspetti tecnici della disciplina interessata ed individua i caratteri di affinità con gli sport già riconosciuti.
Di seguito il link con le istruzioni e i moduli di domanda:
Dipartimento per lo sport – Istruzioni e moduli
12/11/2024 - Bologna
Di seguito l’articolo redatto dall’Avv. Biagio Giancola per la rivista “Il Nuovo Club” che analizza l’argomento.
12/11/2024 - Bologna
Il chinesiologo (albo dei chinesiologi d’italia) non è un lavoratore sportivo ai sensi dell’art. 25 d.lgs. 36/2021.
Il chinesiologo è un professionista laureato (art. 41 d.lgs. 36/2021), che opera nel mercato con P. Iva (magari regime forfettario) e che può ben prestare la propria attività anche nelle ASD/SSD, quale collaboratore.
Il chinesiologo può avere dunque diversi committenti (dalla palestra alla casa di riposo), nei confronti dei quali emette fattura elettronica per le proprie prestazioni, sia nel caso di collaborazione con la ASD/SSD, che nel caso di rapporto professionale.
Si tratta del principio generale di “attrazione del reddito” in base al quale ogni attività svolta dal professionista soggetto passivo d’imposta viene fiscalmente “assorbita” dalla tipologia di reddito legata dal possesso della partita Iva (Circolare Agenzia delle Entrate n. 105/E del 12.12.2001).
Dunque tutti i compensi percepiti dal nostro chinesiologo concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo, che dovrà essere dichiarato, in base al regime contabile adottato, al quadro RE o LM del modello unico persone fisiche.
Occorrerà altresì scriversi alla gestione separata Inps con conseguente compilazione del quadro RR.
07/11/2024 - Bologna
Concluso il popolamento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), l’Ufficio territoriale ha iniziato i relativi controlli chiedendo la documentazione mancante e l’aggiornamento dei dati: pena la cancellazione dal R.U.N.T.S. dell’ente che non adempie nel termine indicato, per mancanza dei requisiti.
Quali conseguenze in caso di cancellazione dal R.U.N.T.S.?
L’ente cancellato che intenda continuare ad operare secondo le disposizioni “classiche” del Codice Civile, è tenuto a devolvere parzialmente il patrimonio ad altri enti del Terzo Settore (artt. 9 e 50 co. 2 del Codice del Terzo Settore).
L’obbligo di devoluzione è limitato all’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l’ente medesimo è stato iscritto al R.U.N.T.S. (il patrimonio eventualmente preesistente all’iscrizione al R.U.N.T.S. viene mantenuto).
ATTENZIONE:
per le Associazioni di Promozione Sociale (A.P.S.) e le Organizzazioni di Volontariato (OdV) trasmigrate dai registri di provenienza (oggi abrogati), come pure gli ETS provenienti dall’ anagrafe delle ONLUS, l’incremento patrimoniale si considera a decorrere dalla loro iscrizione iniziale ai rispettivi Registri nazionali/regionali/provinciali delle APS, OdV ed anagrafe ONLUS.
Nota Min. Lavoro 11508/2024.
04/11/2024 - Bologna
Con il Messaggio n. 3588 del 29 ottobre 2024, l’INPS ha stabilito le modalità operative per l’erogazione dell’incentivo destinato all’assunzione di persone con disabilità di età inferiore ai 35 anni, effettuata da enti del Terzo settore, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e ONLUS.