Il chinesiologo (albo dei chinesiologi d’italia) non è un lavoratore sportivo ai sensi dell’art. 25 d.lgs. 36/2021.
Il chinesiologo è un professionista laureato (art. 41 d.lgs. 36/2021), che opera nel mercato con P. Iva (magari regime forfettario) e che può ben prestare la propria attività anche nelle ASD/SSD, quale collaboratore.
Il chinesiologo può avere dunque diversi committenti (dalla palestra alla casa di riposo), nei confronti dei quali emette fattura elettronica per le proprie prestazioni, sia nel caso di collaborazione con la ASD/SSD, che nel caso di rapporto professionale.
Si tratta del principio generale di “attrazione del reddito” in base al quale ogni attività svolta dal professionista soggetto passivo d’imposta viene fiscalmente “assorbita” dalla tipologia di reddito legata dal possesso della partita Iva (Circolare Agenzia delle Entrate n. 105/E del 12.12.2001).
Dunque tutti i compensi percepiti dal nostro chinesiologo concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo, che dovrà essere dichiarato, in base al regime contabile adottato, al quadro RE o LM del modello unico persone fisiche.
Occorrerà altresì scriversi alla gestione separata Inps con conseguente compilazione del quadro RR.