L’Agenzia delle Entrate, nella circolare in commento, ribadisce che vanno ricomprese tra le disposizioni cogenti (quindi in regime di esenzione dell’imposta di registro), oltre alle disposizioni di cui all’art. 7 ed 8 D.Lgs. 36/2021, anche le ulteriori modifiche o integrazioni statutarie relative:
- la possibilità di esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle istituzionali (art. 9 D.Lgs. 36/2021);
- la ridefinizione delle clausole di incompatibilità degli amministratori (art. 11 d.lgs. 36/2021).