L’art. 16 comma 2 bis del c.d. “D.L. Anticipi” (GU n.293 del 16-12-2023) modifica il D.Lgs. 36/2021, prevedendo due proroghe
il termine previsto a pena di decadenza per adeguare gli Statuti alle disposizioni imperative in regime di esenzione dell’imposta di registro viene posticipato al 30 giugno 2024.
(art. 7, comma 1-quater D. Lgs. 36/2021)
per gli arbitri, i direttori di gara ed in generale le figure preposte al corretto espletamento delle competizioni (per i quali, lo ricordiamo, l’art. 25 comma 6 ter D.Lgs. 36/2021 prevede l’obbligo di effettuare le comunicazioni al Centro per l’impiego per un ciclo di prestazioni non superiori a 30 effettuate entro tre mesi e comunicate entro 30 giorni successivi alla scadenza del trimestre solare), l’adempimento delle comunicazioni al centro per l’impiego in sede di prima applicazione, relative al periodo luglio-dicembre 2023, possono essere effettuate entro il 30 gennaio 2024