In questi giorni, la piattaforma del RAS (registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche) ha attivato la funzione “DESIGNAZIONI” quale opzione per la comunicazione tramite RAS dei direttori di gara.
Cerchiamo di capirne le ragioni.
Il d.lgs. 36/2021 art. 25 commi 6 bis ss (modificato da ultimo dalla L. 18/2024 di conversione del D.L. 215/2023), prevede una disciplina ad hoc per tutti gli enti sportivi (Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche ecc..) che intendano usufruire, nel corso delle manifestazioni sportive dilettantistiche, delle prestazioni dei direttori di gara ed in generale di soggetti che, a prescindere dalla qualifica indicata nei regolamenti tecnici, siano preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive (rispetto delle regole, rilevazione di tempi e distanze ecc.).
In questo caso, il rapporto tra il direttore di gara e l’ente sportivo che lo incarica non deve avere natura necessariamente contrattuale.
Infatti, per ogni singola prestazione è sufficiente la mera comunicazione o designazione attraverso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RAS) che deve avvenire a cura dell’organizzatore della competizione che si occupa di remunerare il direttore di gara.
Dunque, per i direttori di gare nominato da FSN/DSA/EPS, dove l’ASD/SSD affiliato si limita a pagare soltanto la tassa di gara, l’adempimento spetta all’Organismo affiliante.
Al contrario, per le manifestazioni o competizioni sportive dove i regolamenti sportivi prevedano che la prestazione del direttore di gara resti a carico delle ASD/SSD ovvero manifestazioni organizzate a cura delle stesse ASD/SSD, l’adempimento della comunicazione tramite RAS resta a carico della stessa ASD/SSD affiliata, così come il corrispettivo da pagare.
In questo caso, l’ente sportivo potrà usufruire fino a trenta prestazioni in tre mesi complessivi e può semplicemente comunicare al RAS, la designazione del direttore di gara, entro trenta giorni dalla scadenza del trimestre o comunque non oltre 10 giorni dalla scadenza per la singola manifestazione.
La comunicazione al RAS del nominativo e del compenso del direttore di gara equivale alla comunicazione al Centro per l’Impiego.
Le prestazioni rese dai direttori di gara nel periodo che va da luglio a dicembre 2023 le comunicazioni, in deroga ai termini anzidetti, possono essere effettuate entro il 31 marzo 2024.
A tal fine, all’interno del Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche è stata inserita la funzione “Designazioni” che consente a TUTTI gli Enti Sportivi Dilettantistici (incluso quindi ASD/SSD) di poter inserire i dati e i compensi percepiti dai direttori di gara nei termini appena detti, selezionando la casella “nuova designazione”, inserendo il codice fiscale della persona, il numero delle giornate lavorate e il compenso pattuito.
Questa importante funzionalità introdotta recentemente consentirà a tutti gli enti sportivi, qualora spetti a loro e non alla FSN/DSA/EPS, di poter gestire autonomamente le designazioni relative agli eventi o alle attività organizzate, senza dover richiedere il supporto per il caricamento dei dati al proprio Organismo Affiliante.