Con l’entrata in vigore del decreto correttivo bis si chiude il “cerchio” sulla riforma dello sport e in particolare sulla disciplina del rapporto di lavoro nello sport. La figura del lavoratore sportivo, come già sappiamo, assume un ruolo centrale nella riforma della disciplina.
Ma quali sono le regole per la gestione del rapporto di lavoro subordinato?
Con l’entrata in vigore del decreto correttivo bis (D.lgs. n. 120/2023) si chiude il “cerchio” sulla riforma dello sport e in particolare sulla disciplina del rapporto di lavoro nello sport. Per quanto riguarda la gestione del rapporto di lavoro, la norma elemina la distinzione tra settore professionistico e dilettantistico per il rapporto di lavoro, e andando a prevedere, all’art. 25, una definizione unitaria della figura del lavoratore sportivo. Lavoratore sportivo che diventa tale nel momento in cui la sua attività svolta preveda il diritto a percepire un corrispettivo e che lo differenzia dalla figura del volontario ovvero di colui che non ha diritto a percepire alcun compenso ma il mero rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell’incarico/attività.
Chi è il lavoratore sportivo?
La figura del lavoratore sportivo viene individuata dall’ art. 25 del D.lgs. n. 36/2021 ovvero l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paraolimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato»
Quanto alle anzidette figure tipizzate, la riforma dello sport prevede la definizione solo di alcune di esse, quali ad esempio il direttore sportivo, il direttore tecnico e direttore di gara. La figura dell’allenatore, per la quale non è prevista la definizione legale, va ricondotta in quella più ampia di tecnico federale, ed in ragione di ciò l’allenatore, titolare di contratto di lavoro sportivo ai sensi degli articoli 25 e ss del d. lgs. 36/2021, può essere riconosciuto tale solo se tesserato come allenatore per l’organismo affiliante che ha provveduto al riconoscimento ai fini sportivi della ASD/SSD committente.
Prosegue, inoltre, l’art. 25 nel far rientrare nella disciplina del lavoratore sportivo ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
A tal fine, in data 21 febbraio 2024, è stato pubblicato il cd. “Mansionario sportivo” ossia l’elenco delle ulteriori mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, sulla base dei regolamenti tecnici delle singole discipline sportive, comunicate al Dipartimento stesso dalle FSN e dalle DSA, anche paralimpiche, attraverso il CONI e il CIP.
L’elenco tenuto presso il Dipartimento per lo Sport potrà essere annualmente integrato dal Ministero dello Sport.
Da quanto finora detto e dalla lettura del mansionario sportivo emerge la certezza che non rientrano nella definizione di lavoratori sportivi tutti quei soggetti che non partecipano direttamente alla competizione sportiva (custodi, receptionist, addetti alle pulizie, manutentori impianti, ecc) per i quali, salva diversa previsione dei regolamenti tecnici, trovano applicazione le norme ordinarie sui rapporti di lavoro subordinati. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.
Pertanto, ad esempio, i medici e i massaggiatori non svolgono una attività sportiva ma svolgono, anche se previsti dai regolamenti federali, un’attività collegata alla loro attività professionale propria e non possono essere classificati come lavoratori sportivi. Anche i collaboratori amministrativo gestionali non sono lavoratori sportivi ma ad essi vengono estesi i benefici di natura fiscale e previdenziale previsti per i lavoratori sportivi. Una volta definito il lavoratore sportivo, il legislatore stabilisce che ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un
– rapporto di lavoro subordinato;
– rapporto di lavoro autonomo;
– rapporto di lavoro autonomo nella forma di collaborazioni coordinate e continuative (art. 409, comma 1, n. 3, cpc).
Con il correttivo bis è stata prevista la possibilità da parte delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paraolimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. di avvalersi di prestatori di lavoro occasionale.
A cura di Stefania Pensa e Biagio Giancola